Art. 1.
(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia e discalculia).

      1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia e la discalculia quali difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.
      2. Le DSA non sono in alcun modo assimilate all'handicap.
      3. La dislessia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità di lettura.
      4. La disgrafia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta con prestazioni grafiche scadenti e particolarmente scorrette.
      5. La discalculia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e del processamento dei numeri.
      6. La dislessia, la disgrafia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.
      7. Le DSA impediscono l'utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana delle persone che ne sono affette.